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ANAC: l'intelligenza artificiale entra negli appalti pubblici

AI Italia Blog 13 maggio 2026

ANAC: L'intelligenza Artificiale Rimodella gli Appalti Pubblici per Servizi di Architettura e Ingegneria

L'ingresso dell'intelligenza artificiale (IA) nel panorama degli appalti pubblici italiani segna un momento di svolta, destinato a ridefinire le modalità operative e le responsabilità professionali nel settore. Con l'approvazione definitiva del Bando tipo n. 2/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) introduce, per la prima volta in maniera esplicita e obbligatoria, una clausola dichiarativa sull'utilizzo di sistemi di IA nelle gare d'appalto per servizi di architettura e ingegneria (SIA).

Questa innovazione non è un'iniziativa isolata, ma il risultato di un preciso percorso normativo che mira a recepire le direttive contenute nella legge n. 132 del 23 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, e a conformarsi al Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come "AI Act" europeo. L'introduzione di tale obbligo apre scenari complessi, sollevando interrogativi significativi sul piano interpretativo, operativo e sulla delimitazione della responsabilità professionale, temi che richiedono un'attenta analisi per garantire trasparenza ed efficacia nel settore degli appalti pubblici.

Il Contesto Normativo e la Delibera ANAC

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026, ha approvato in via definitiva il Bando tipo n. 2/2026. Si tratta di uno schema di disciplinare concepito per le procedure aperte relative all'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie europee, come stabilito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il nuovo Codice dei contratti pubblici). Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, un approccio che l'ANAC intende evidentemente preservare e rafforzare anche nell'era dell'IA.

Il documento, corredato da una specifica Domanda di partecipazione tipo e da una dettagliata relazione illustrativa, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un termine che sottolinea l'urgenza e l'importanza attribuita a questa novità. Il Bando tipo rappresenta il culmine di un percorso legislativo articolato, che ha visto susseguirsi diverse tappe fondamentali:

  • Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), che ha gettato le basi per la modernizzazione del sistema degli appalti.
  • Il decreto correttivo (d.lgs. 209/2024), che ha apportato le necessarie modifiche e integrazioni al Codice.
  • Il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, che ha fornito chiarimenti importanti in materia di inversione procedimentale.
  • La legge 23 settembre 2025, n. 132, una normativa specifica in materia di intelligenza artificiale, entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Questa legge deve essere letta in stretta coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto "AI Act", che stabilisce un quadro giuridico armonizzato per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'IA nell'Unione Europea.

È in questo contesto che l'intelligenza artificiale entra in modo formale e vincolante nella documentazione standardizzata di gara, obbligando gli operatori economici a dichiarare l'uso o l'intenzione di utilizzare sistemi di IA nelle proprie proposte.

Le Questioni Interpretative Affrontate dal Bando Tipo

Al di là dell'IA, il Bando tipo n. 2/2026 si prefigge di risolvere numerose questioni interpretative che sono rimaste irrisolte nel panorama degli appalti pubblici. Queste includono aspetti cruciali per la corretta gestione delle procedure e la tutela degli operatori:

  • L'equo compenso e la corretta determinazione dell'importo a base di gara, elementi fondamentali per garantire la sostenibilità economica delle prestazioni.
  • I requisiti del gruppo di lavoro, definendo le competenze e le professionalità necessarie per l'esecuzione dei servizi.
  • L'applicazione del BIM (Building Information Modeling), una metodologia sempre più centrale nella progettazione e gestione delle opere.
  • L'avvalimento professionale, ovvero la possibilità per un operatore di ricorrere alle capacità di un altro soggetto per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione.
  • Il subappalto qualificante, con un'attenzione particolare alla relazione geologica e agli elaborati specialistici, spesso critici per la qualità del progetto.
  • La revisione prezzi, l'anticipazione del corrispettivo e il premio di accelerazione, meccanismi finanziari che influenzano la liquidità e la gestione contrattuale.

In questo quadro articolato, l'introduzione dell'obbligo dichiarativo sull'IA si inserisce come ulteriore elemento di complessità e trasparenza, segnando un passaggio epocale per il settore.

La Clausola Sull'IA e i Principi della Legge 132/2025

La nuova clausola, fulcro dell'intervento ANAC, dà concreta attuazione, nel perimetro degli appalti pubblici, all'art. 13 della legge 132/2025, rubricato "Disposizioni in materia di professioni intellettuali". Questo articolo stabilisce due principi cardine che delineano i confini e le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, a cui i servizi di ingegneria e architettura appartengono senza dubbio:

  1. Utilizzo Strumentale e di Supporto: L'impiego dei sistemi di IA è ammesso esclusivamente per attività strumentali e di supporto. Questo principio sancisce la prevalenza del lavoro intellettuale umano, oggetto della prestazione d'opera, impedendo che l'IA possa sostituirsi integralmente al professionista nella formulazione delle decisioni chiave o nella creazione di contenuti intellettuali primari.
  2. Trasparenza verso il Cliente: A tutela del rapporto fiduciario con il cliente, le informazioni sui sistemi di IA utilizzati devono essere comunicate al destinatario della prestazione con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Ciò garantisce al committente la piena consapevolezza degli strumenti impiegati e dei loro potenziali impatti sulla prestazione.

L'ANAC, in linea con quanto già previsto nell'aggiornamento del Bando tipo n. 1 (delibera n. 148/2026), concretizza questo obbligo informativo in una formale dichiarazione di gara. Gli operatori economici dovranno esplicitamente indicare se hanno utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell'offerta tecnica e, soprattutto, se intendono utilizzarli in fase esecutiva, impegnandosi contestualmente al rispetto della disciplina nazionale ed europea applicabile.

Le Complessità Tecnico-Giuridiche Aperte dalla Clausola

Nonostante la sua apparente semplicità, la clausola dichiarativa sull'IA apre questioni tecnico-giuridiche di non lieve momento, che richiederanno chiarimenti e una prassi consolidata.

La Nozione di "Sistema di IA"

La definizione di "sistema di IA" rinvia all'art. 3, n. 1 dell'AI Act, recepita per relazione dall'art. 2 della legge 132/2025. Si tratta di una nozione estremamente ampia, che abbraccia una vasta gamma di strumenti: dai sistemi generativi di carattere generale, capaci di produrre testi, immagini o codice, agli applicativi specialistici per il calcolo strutturale, fino alla modellazione BIM assistita. Poiché manca una tassonomia operativa condivisa o ufficiale che classifichi questi strumenti, l'operatore economico è chiamato a un esercizio di qualificazione in autonomia, che potrebbe condurre a dichiarazioni disomogenee: troppo prudenziali e quindi potenzialmente limitanti, o, all'opposto, reticenti e suscettibili di contestazione.

Il Dettaglio della Dichiarazione

La clausola attuale non specifica il livello di dettaglio richiesto nella dichiarazione. Dovrà essere indicato il singolo strumento utilizzato? La tipologia di attività supportata dall'IA? O anche un calcolo sull'incidenza percentuale o qualitativa rispetto all'intera offerta? Sarebbe auspicabile, su questo punto, un intervento integrativo dell'Autorità per scongiurare il pericolo di contenzioso sulla portata stessa dell'obbligo dichiarativo, garantendo uniformità e chiarezza agli operatori e alle stazioni appaltanti.

Variazioni tra Fase di Gara e Fase Esecutiva

La clausola distingue nettamente tra l'utilizzo dell'IA nella predisposizione dell'offerta e il suo impiego nella fase esecutiva del contratto, rappresentando due piani e due momenti distinti. Si pone la questione cruciale di cosa accada se vi fosse necessità di variazioni nell'utilizzo dell'IA tra la fase di gara e quella esecutiva. Sarà necessaria un'integrazione della dichiarazione? E con quale regime normativo o procedurale questa integrazione dovrà avvenire? Sono aspetti che necessitano di una chiara disciplina per evitare incertezze e potenziali contenziosi.

Le Difficoltà di Verifica

La stazione appaltante riceve una dichiarazione resa, di regola, ai sensi del d.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci. Tuttavia, allo stato dell'arte, è estremamente dubbio che esistano strumenti tecnici affidabili in grado di accertare *ex post* se e in quale misura un elaborato tecnico sia stato effettivamente prodotto con l'ausilio di sistemi di IA. I cosiddetti "AI detector", ad esempio, presentano margini di errore significativi anche solo nell'analisi di testi generati in linguaggio naturale; è altamente probabile che divengano ancor meno utilizzabili e precisi nell'ambito di elaborati progettuali complessi, calcoli ingegneristici, modelli BIM o documentazione tecnica altamente specialistica.

Il sistema rischia dunque di rimanere quasi esclusivamente autodichiarativo, con due possibili conseguenze:

  • Una scarsa effettività della clausola, ridotta a mero adempimento formale senza una reale capacità di verifica.
  • La probabile emersione di un nuovo ambito contenzioso, sia in fase di valutazione delle offerte tecniche (ad esempio, sulla veridicità della dichiarazione o sulla sua completezza) sia nella delicata fase del soccorso istruttorio.

Su entrambi i versanti, le stazioni appaltanti dovranno rapidamente darsi modalità operative uniformi e chiare per gestire questi nuovi scenari.

La Responsabilità Professionale: Un Punto Fermo

Un punto fermo, che va ribadito con assoluta chiarezza, riguarda la responsabilità professionale. La dichiarazione sull'uso dell'IA nulla cambia in ordine all'imputazione della responsabilità professionale. Come accade già nel mondo legale, della consulenza in genere, così come per l'utilizzo di software di calcolo e di disegno, la responsabilità derivante dal contenuto degli elaborati e delle prestazioni rimane integralmente in capo al professionista che li valida, sottoscrive e firma.

L'intelligenza artificiale è, e rimane, uno strumento. Allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza, con particolare riguardo al combinato disposto dell'art. 13 della legge 132/2025 e del principio generale di personalità della prestazione intellettuale (sancito dall'art. 2232 del Codice Civile), è categoricamente impedita qualsiasi ipotesi di scriminante o di esimente tecnologica. Il professionista non potrà invocare l'errore o il limite di un sistema di IA per esimersi dalle proprie responsabilità.

In questo contesto, la clausola dichiarativa ha una funzione di trasparenza ma anche, indirettamente, di assunzione di responsabilità. Dichiarare l'uso dell'IA significa, in ultima analisi, assumere espressamente l'impegno a rispettare quanto richiesto dall'art. 13, comma 1, della legge 132/2025, ossia la "prevalenza del lavoro intellettuale" umano sull'ausilio tecnologico.

Prospettive Future e Campi di Prova

Il Bando tipo n. 2/2026 rappresenta il primo significativo intervento dell'ANAC sull'uso dell'intelligenza artificiale negli appalti pubblici italiani. La scelta dell'Autorità è coerente con il quadro normativo vigente, traducendo un obbligo di trasparenza professionale in una clausola di gara vincolante. Tuttavia, la sua effettività e il suo impatto concreto dipenderanno da una serie di fattori che oggi restano ancora incerti:

  • La definizione operativa e dettagliata di "sistema di IA" rilevante ai fini della dichiarazione.
  • Il livello di dettaglio richiesto nella dichiarazione stessa.
  • Le modalità di verifica e gestione dell'eventuale contenzioso che potrebbe scaturire.
  • L'integrazione di questa disciplina con quella deontologica degli ordini professionali, che dovranno a loro volta aggiornare i propri codici di condotta.

Resta sullo sfondo una questione di sistema particolarmente rilevante e ancora irrisolta: se, e in che misura, anche le stazioni appaltanti utilizzeranno strumenti di intelligenza artificiale nell'esame e nella valutazione delle offerte presentate. La simmetria informativa in ambito AI tra committenza pubblica e operatori economici è destinata, presto, a diventare il vero campo di prova della trasparenza e dell'equità negli appalti pubblici, delineando un futuro in cui l'IA non sarà solo uno strumento per chi offre, ma anche per chi valuta.

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